New Energy S.n.c.

Certificazione Energetica


La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.
Le informazioni sulle prestazioni energetiche di un edificio efficiente sono riportate nell’attestato di certificazione energetica (ACE) grazie al quale l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.
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L'attestato di certificazione e/o qualificazione energetica stabilisce il fabbisogno e pertanto il consumo energetico di un edificio e lo classifica all’interno di una classe di efficienza energetica che cambia a seconda della zona di riferimento sul territorio nazionale. L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla Regione di competenza, per la Regione Emilia Romagna e Lombardia e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per le restanti Regioni. Nell’attestato di certificazione energetica sono contenute le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, stabiliti in base a degli indici prestazionali, riferiti alla climatizzazione invernale, al raffrescamento estivo, alla produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale. Nell’attestato di certificazione energetica vengono indicati possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto.
L'attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.
La validità dell’attestato è di 10 anni e deve essere aggiornato per ogni modifica sostanziale dell’edificio o dell’impianto.








La Normativa di riferimento


Direttiva Europea 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia”

12 Dicembre 2002
La Comunità Europea che ha imposto a tutti gli Stati membri l’adeguamento delle norme nazionali, alla Direttiva 2002/91/CE, entro il 04/01/2006, in particolare prescrive:




  • l'adozione di una metodologia di calcolo che definisca la prestazione energetica di un edificio (art.3);
  • la fissazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (art.4);
  • la certificazione energetica degli edifici (art.7);
  • l'ispezione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (art.8 e 9);
Viene inoltre definita la “Prestazione Energetica” di un edificio come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento dell’ambiente, riscaldamento dell’acqua ad uso sanitario, raffrescamento, ventilazione, illuminazione,ecc) connessi ad un uso standard dell’edificio.



Legislazione Energetica in edilizia in Italia - Inquadramento Legislativo

19 Agosto 2005







Normative Amministrative
Il D.Lgs n 192/2005, che rappresenta l’Attuazione della Direttiva 2002/92/CE relativa all’efficienza energetica in edilizia, e il successivo integrativo D.Lgs 311/2006 hanno come ambito di intervento:

  • Progettazione e realizzazione di nuovi edifici e degli impianti installati;
  • Realizzazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
  • Opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
  • Esercizio controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici;
  • Certificazione energetica degli edifici.
Il Decreto 26/07/2009, linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ha come finalità la definizione di un sistema di certificazione energetica in grado di:
  • Fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili di chiara e immediata comprensione per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni;
  • Per acquisti e locazioni di immobili che tengano conto della prestazione energetica degli edifici;
  • Contribuire ad un’applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili da D.Lgs 192/2005.
Normativa Tecnica: Europea-CEN Armonizzata, UNI TS 11300

La UNI/TS 11300-1:2008
"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale": definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 ("Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento") con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta alle applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008 quali calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).

La UNI/TS 11300-2:2008
"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria" fornisce dati e metodi per la determinazione:
  • del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria;
  • dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
  • dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria
e si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti.
Tali specifiche tecniche sono coerenti con la serie di norme elaborate dal CEN nell’ambito del mandato M/343 a supporto della Direttiva europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici e forniscono univocità di valori e di metodi per consentire la riproducibilità e la confrontabilità dei risultati.

Normative e Incentivi Fiscali

Finanziaria 2007 - 2008:
sono previste detrazioni del 55% per:
  • Riduzione delle dispersioni termiche degli edifici;
  • Installazione pannelli solari acqua calda sanitaria;
  • Installazioni caldaie;
  • Costruzione nuovi edifici ad altissima efficienza energetica.
Soggetti interessati: tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione di interventi su edifici esistenti o su loro parti di qualsiasi categoria catastale.
Uno dei documenti da allegare alla domanda di detrazione del 55% è proprio l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori attraverso il seguente sito: www.acs.enea.it

Nuovo Conto Energia (Per edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche)
Il soggetto responsabile che si dota di un attestato di certificazione o qualificazione energetica relativo a edifici o ad unità immobiliari, comprensivo di interventi migliorativi della prestazione energetica, e successivamente all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi tra quelli individuati nell’attestato di certificazione energetica, che conseguano, al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto Fotovoltaico, una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice di prestazione energetica iniziale, può accedere ad un premio del Conto Energia.
Tale premio consiste nella maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, pari alla metà della percentuale della riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, ma non può eccedere il 30% della tariffa incentivante.